Cassazione, Ordinanza n. 14364 del 6 maggio 2022

la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di concorso c.d. esterno nelle violazioni tributarie contestate alle...

Con l’ordinanza n. 14364 del 6 maggio 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di concorso c.d. esterno nelle violazioni tributarie contestate alle società con personalità giuridica, escludendo la responsabilità solidale del professionista per il pagamento delle sanzioni irrogate a dette società per violazioni da queste commesse.

A dire dell’Agenzia delle Entrate, ricorrente in cassazione, il principio della riferibilità della sanzione alla sola persona giuridica di cui all'art. 7 del DL n. 269/2003 non sarebbe applicabile nella fattispecie, in quanto esso si riferisce ai rapporti "interni" tra la società persona giuridica ed il proprio legale rappresentante, non alle ipotesi di concorso esterno di un soggetto (persona fisica) con una società terza. Con la conseguenza che i soggetti esterni, quale il consulente che, pur non agendo in nome e per conto della persona giuridica che ha commesso l’illecito tributario, abbia concorso alla realizzazione di quest’ultimo, dovrebbero ritenersi responsabili in solido con la società contribuente e sarebbero quindi tenute a rispondere delle violazioni e delle relative sanzioni amministrative.

La Suprema Corte ha correttamente rilevato, dando seguito ad un proprio recente orientamento (ordinanze nn. 9448, 9449, 9450 e 9451 del 22 maggio 2020), che “in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 DL n. 260 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 DLgs. n. 472 del 1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica", ribadendo che l'esclusione del concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona giuridica è fondata, sull'inequivoco dato testuale del citato art. 7 che “esprime in maniera chiara la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente” e che “trova conferma nella clausola di compatibilità di cui al terzo comma della stessa norma, sull'applicabilità del precedente art. 9 DLgs. n. 472 del 1997, al fine di configurare il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di una loro relazione organica (formale o fattuale) con la stessa persona giuridica”.

Rigettando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha, infatti, correttamente rilevato come nel caso oggetto di giudizio “non vengono in rilievo i presupposti fattuali sulla base dei quali la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in alcuni casi che, nonostante il dettato dell'art. 7 DL n. 269 del 2003, trovi applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio, e sia quindi sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale (Cass. 9.5.2019 n. 12334, e giurisprudenza ivi citata in motivazione, ex plurimis) o che abbia artificiosamente costruito una società per fini illeciti e personali, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell'interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. 18.4.2019 n. 10975; cfr. altresì, in motivazione, Cass. 8.3.2017 n. 5924 e Cass. 28.8.2013 n. 19716)”.

La posizione della Suprema Corte, secondo cui l’unica ipotesi di responsabilità del professionista sarebbe ravvisabile qualora fosse dimostrato che lo stesso abbia agito per un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso dall’interesse sociale, appare pienamente condivisibile.

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