Cassazione, ordinanza n. 25628 del 2021

Con l’ordinanza n. 25628 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui...

Con l’ordinanza n. 25628 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il requisito della contabilità separata di cui all’art. 144, comma 2, del TUIR non richiede la predisposizione di due distinti e completi bilanci di esercizio.

In particolare, secondo i giudici di legittimità la prescrizione recata dall’art. 144 cit. è volta a rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e ad evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, con la conseguenza che tale prescrizione non richiede “la predisposizione di due bilanci completi di conto economico e stato patrimoniale, ma solo la distinzione tra due diverse tipologie di "fatti amministrativi", quelli collegati all'attività istituzionale e quelli relativi alla porzione di attività commerciale”.

La posizione della Corte di Cassazione appare, non soltanto, condivisibile ma, anche, in linea con la posizione assunta dalla prassi amministrativa su tale questione. 

Invero, è opinione consolidata anche inseno alla prassi dell’Agenzia delle Entrate quella di ritenere che “la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività” (cfr. Risoluzione n. 86 del 13 marzo 2002). 

L’impostazione tanto della giurisprudenza di legittimità quanto della prassi amministrativa appare, senz’altro, corretta, in quanto, privilegiando la ratio della norma, esonera il contribuente da obblighi documentali e contabili che risulterebbero sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dal legislatore con la disposizione recata dall’art. 144, comma 2, del TUIR. 

# enti non commerciali # attività commerciale # contabilità separata

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