CTP di Rovigo, sentenza n. 70/2022 depositata il 04.07

Con la sentenza n. 70/2022 depositata il 4 luglio 2022, in una causa patrocinata dal nostro studio, la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, condividendo le argomentazioni del contribuente, ha annullato l’atto di recupero del credito di imposta per attività di ricerca industriale di cui all’art. 1, commi da 280 a 283...

Con la sentenza n. 70/2022 depositata il 4 luglio 2022, in una causa patrocinata dal nostro studio, la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, condividendo le argomentazioni del contribuente, ha annullato l’atto di recupero del credito di imposta per attività di ricerca industriale di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, ritenendo il credito utilizzato in compensazione nel 2012 “non spettante”, anziché “inesistente”, e perciò l’Agenzia delle Entrate decaduta dal potere di notificare l’atto oltre il termine ordinario di quattro anni previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

In particolare, nel caso oggetto del giudizio, l’Agenzia delle Entrate pretendeva di applicare l’art. 27, comma 16, del d.l. 185/2008, avvalendosi così del termine lungo di 8 anni previsto da tale disciplina per la notifica di atti di recupero di crediti “inesistenti”, ritenendo che la mancata indicazione nel Quadro RU del modello dichiarativo avesse determinato la decadenza del contribuente dal beneficio.

Nel ricorso proposto dal nostro studio nell’interesse dalla società è stato evidenziato che il credito di imposta utilizzato in compensazione dalla contribuente non poteva in alcun modo qualificarsi come credito di imposta “inesistente”, atteso che tale credito non risultava esser stato fraudolentemente “creato” soltanto al momento del versamento delle imposte con cui è stato compensato, bensì correlato a spese effettivamente sostenute e pienamente maturato e spettante, anche tenuto conto dell’indicazione nel “Formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (Modello FRS) trasmesso ben 3 anni prima della data di compensazione.

I giudici della CTP di Rovigo, condividendo la tesi esposta negli atti di causa dalla contribuente, ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di notificare l’atto in relazione a detto periodo di imposta, ciò in quanto, non essendo in discussione l’effettivo sostenimento dei costi in discussione, ampiamente documentati nell’ambito del contraddittorio instaurato prima dell’emissione dell’atto impugnato, ma soltanto la loro riconducibilità all’ambito di applicazione dell’agevolazione, il credito in questione va giudicato come “non spettante”, anziché “inesistente”, e perciò è applicabile il termine ordinario di quattro anni dall’utilizzo per contestarne la fruibilità.

A sostegno della propria decisione, i giudici della CTP di Rovigo hanno posto, tra l’altro, le recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 34444 e 34445 del 2021, ribadendo che affinché un credito di imposta possa essere considerato “inesistente” devono ricorrere contestualmente entrambi i requisiti individuati dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997, ossia “a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria”, con la conseguenza che “se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi “non spettante””. Ad avviso dei giudici, quindi, “secondo il principio affermato dalla S.C., se i presupposti del diritto all’agevolazione sono in discussione ma il costo viene sostenuto da una corretta e regolare documentazione, il credito va reputato come “non spettante”, né il tratto distintivo può venir meno per effetto della mancata esposizione in dichiarazione (modello unico SC 2012) , atteso che tale adempimento interviene in un momento successivo alla sua formazione”.

Da ciò, correttamente, deriva che in un caso come quello oggetto del giudizio, in cui la contribuente aveva adeguatamente provato il sostenimento e l’esistenza dei costi, l’Agenzia delle Entrate non poteva avvalersi della procedura prevista dall’art. 27, comma 16, del d.l. 185/2008 e, pertanto, al momento della notifica dell’atto di recupero risultava decaduta dal potere di accertamento.

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