Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25435 del 29 agosto 2022

la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla deducibilità dell’accantonamento al fondo TFM (Trattamento di Fine Mandato), confermando la tesi secondo cui le quote accantonate...

Con l’ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla deducibilità dell’accantonamento al fondo TFM (Trattamento di Fine Mandato), confermando la tesi secondo cui le quote accantonate dalla società sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza purché il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di CTR che aveva ritenuto deducibili gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato senza assoggettarli alla medesima disciplina prevista per gli accantonamenti al fondo per il TFR e senza che l'indennità di fine rapporto dei soci amministratori risultasse da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto che ne specificasse anche l'importo.

La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha rigettato il ricorso, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali secondo cui “in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986 art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. , che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti", (Cass. sez. V, 19.10.2018, n. 26431; Cass. n. 24848 del 2020)”.

La tesi sostenuta dalla costante giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza in commento, appare conforme alla posizione dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Difatti, la risoluzione n. 211/2008 ha affermato che il rinvio al comma 1, lettera c), dell’articolo 17 del TUIR da parte dell’art. 105 del TUIR “debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato” e quindi “la deduzione del relativo costo […] avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima” (in senso conforme anche la successiva risoluzione n. 124/2017).

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