Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31588 del 4 novembre 2021

Con l’ordinanza n. 31588/2021, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla valenza della dichiarazione del terzo sostitutiva di atto di notorietà...

Con l’ordinanza n. 31588 del 4 novembre 2021, la Cassazione ha stabilito che la dichiarazione del terzo sostituiva di atto di notorietà non è assimilabile alla prova testimoniale e pertanto costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile dalle parti nel processo tributario, sempre che integri i requisiti della precisione, gravità e concordanza. 

In particolare, secondo la Suprema Corte, il divieto di ricorrere alla prova testimoniale, previsto dall’art. 7 del d.lgs 546/1992, non implica l’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni dei terzi quali elementi indiziari ai fini della decisione del giudice. Inoltre, sul punto, la Cassazione ha altresì precisato che la valenza indiziaria di tali dichiarazioni potrà essere opposta non solo dall’Amministrazione finanziaria, con l’inserimento nel processo verbale di constatazione delle dichiarazioni raccolte in sede di verifica, ma anche dal contribuente, in virtù del principio di parità delle armi sancito dall’art.6 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Tanto premesso, è stato in ogni caso ribadito, anche con riferimento alle dichiarazioni del terzo, che affinché un elemento indiziario possa essere preso in considerazione dal giudice tributario ai fini della decisione è necessario che sussistano i requisiti della gravità, precisione e concordanza.  

Pertanto, sulla base di quanto esposto, la Cassazione ha enunciato i due seguenti principi di diritto: 

- “Nel processo tributario, la dichiarazione di terzo sostitutiva di atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa dall'art. 7 comma 4 del DLgs. n.546 del 31 dicembre 1992 come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18/2000 e 395/2007, ma costituisce indizio ammissibile e utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente, nel rispetto del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell'art. 3 Cost.”; 

- “Nel processo tributario, in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni di terzo sostitutive di atto notorie prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la" precisione" del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua "gravità", riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto”. 

# processo tributario # indizi # dichiarazione di terzo 

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