Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9759 del 11 aprile 2024

Con l’ordinanza n. 9759/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di controllo automatizzato ex art. art. 36-bis del DPR 600/73...

Con l’ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento ai presupposti di applicabilità della procedura automatizzata di controllo di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

La vicenda trae origine dall’emissione, di una cartella di pagamento ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e e 54-bis del D.P.R. 633/1972 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’esposizione di un credito di imposta derivante dalla sospensione degli acconti a seguito degli eventi sismici che avevano interessato L’Aquila.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire un principio di diritto cristallizzatosi ormai da tempo, ha affermato che “La procedura di controllo (art. 36-bis del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72) può essere adottata soltanto quando l'errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente”.

Viceversa, ove risulti necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la procedura de quo non sarebbe applicabile, a tal fine occorrendo un atto di accertamento espressamente motivato. Ne discende, pertanto, che solo quest’ultima tipologia di atto permetterebbe al contribuente di conoscere il processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione finanziaria nella diversa determinazione dell’imponibile, con ciò garantendo la possibilità per il medesimo di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria avendo rilevato come, nel caso di specie, ricorresse una questione interpretativa e non un mero errore materiale o di calcolo.

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