Ordinanza n. 18637 del 9 giugno 2022

la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, la rendita catastale accertata sulla base della sentenza...

Con l’ordinanza n. 18637 del 9 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, la rendita catastale accertata sulla base della sentenza passata in giudicato si applica retroattivamente fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non dal momento dell’annotazione della nuova rendita agli atti catastali.

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall’impugnazione da parte di un contribuente dell’avviso di liquidazione dell’IMU con cui il Comune aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta per il 2013 sulla base della rendita catastale rettificata dall’Ufficio-Territorio, a seguito di dichiarazione Doc.fa. presentata dal contribuente, e in atti dal 2011, senza tuttavia tener conto che nel frattempo è intervenuta una sentenza passata in giudicato con cui era stata accertata una minor rendita catastale.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio ritenendo applicabile il principio generale secondo cui le rettifiche finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo solo nelle ipotesi in cui la correzione riguarda errori di fatto, evidenti e incontestabili da parte dell’Ufficio e da questi riconosciuti; ove, invece, l’errore è stato compiuto dal contribuente la nuova rendita rettificata esplica la sua efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente; nella specie non si tratta di errore attribuibile all’Ufficio, ma di un riesame della rendita proposta dalla contribuente.

La Suprema Corte dopo aver chiarito che oggetto del giudizio è “la questione se la rendita catastale risultante da sentenza passata in giudicato abbia efficacia retroattiva sin dalla data di attribuzione della rendita errata o, quantomeno, dalla data dell'introduzione del giudizio di opposizione, oppure abbia efficacia soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa con conseguente messa in atti” ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha accolto l’originario ricorso del contribuente.

Ed infatti, i giudici di legittimità hanno dapprima ricordato come “nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento” ne consegue che la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella "messa in atti" sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale.

Pertanto, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.

La sentenza in commento appare condivisibile avendo i giudici di legittimità confermato un consolidato orientamento più volte espresso in passato (Cfr. Cass. sentenza n. 11439/2010; sentenza n. 4334/2015).  

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