Ordinanza n. 31921 del 5 novembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31921 del 5 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sul tema dei presupposti per la sussistenza dell’autonoma...

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31921 del 5 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sul tema dei presupposti per la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento all’Irap di un artista dello spettacolo. In particolare, la Suprema Corte ha cassato la sentenza dei giudici di appello i quali avevano ritenuto sussistente il presupposto impositivo ai fini Irap, cioè l'autonoma organizzazione, in ragione della circostanza per la quale la contribuente si fosse avvalsa di una società di management che gestisce spettacoli. Senonché, secondo i giudici di legittimità, la CTR non avrebbe fatto giusta applicazione del principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di IRAP, difatti, lo svolgimento di un'attività artistica fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale”.  

È senz'altro condivisibile tale sentenza dei giudici di legittimità anche in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite con le ormai note sentenze n.12108, 12109, 12110, 12111 del 28 maggio 2009, poi ripresi sempre dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.  

Alla luce dei principi espressi e ormai consolidati della Suprema Corte, non si comprende per quale ragione, dunque, l’Amministrazione Finanziaria continui a contestare l’omesso versamento dell’IRAP nei confronti degli artisti, sebbene come chiarito dai giudici di legittimità nell’ordinanza in commento non sia ravvisabile il presupposto impositivo ai fini IRAP nel caso di coloro che svolgono attività artistica non essendo sufficiente che l’artista consegua redditi elevati per giungere ad una semplice presunzione di imponibilità all’IRAP.  

# IRAP # presupposti # artisti dello spettacolo 

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