Risoluzione Agenzia Entrate 7 settembre 2021 n. 57

Con la risoluzione n. 57/2021, l’Agenzia, sulla base del parere del MEF, ha fornito interessi chiarimenti in merito alla disciplina...

Con la risoluzione n. 57dello scorso 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero dell’Economia e delle finanze, reso con nota protocollo n. 225135del 1° settembre 2021, ha fornito interessi chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposta anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazioni aziendali. In particolare, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in relazione alla portata e agli effetti della disposizione contenuta nel comma 240, a norma della quale «indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233». Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, il citato comma 233 si riferisce ad un'unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, ma la disciplina deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il periodo di riferimento (i.e. 2021) e deve, quindi, coordinarsi con la previsione recata dal comma 240 laddove prevede che la disciplina della trasformazione delle DTA in crediti di imposta può essere applicata una sola volta. 

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tale limite deve essere interpretato, da una lettura coerente della disposizione, nel senso per cui, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, da un punto di vista quantitativo, il beneficio deve essere determinato considerando le operazioni di aggregazione come un’operazione unitaria. Con la conseguenza che, il limite imposto dalla disposizione deve considerarsi riferito agli attivi dei soggetti partecipanti che possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio.

L’interpretazione fornita dalla prassi appare condivisibile e rispettosa del dato letterale della norma. Una simile interpretazione, del resto, appare idonea a scongiurare il rischio del generarsi di un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sul medesimo attivo.

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