Risposta a interpello n. 201 del 20 aprile 2022

l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti di impresa in sede di concordato...

Con la risposta n. 201 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti di impresa in sede di concordato preventivo ovvero di una procedura che mira alla estinzione dell'attività d'impresa.

In particolare, il caso di specie riguardava una società di capitali, Istante, la quale dichiarava di essere stata posta in liquidazione volontaria nel 2005 e di aver presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sulla base di un piano che prevedeva la cessione a favore dei creditori di tutti i beni della stessa.  

Ebbene, il concordato preventivo liquidatorio era stato omologato dal tribunale nel 2006 senza che in tale esercizio fossero rilevate le sopravvenienze attive conseguenti alla decurtazione dei debiti di cui alla proposta concordataria. Tuttavia, poiché la fase esecutiva del concordato si è protratta per diversi anni, fino al 2019, la Società ha eccepito ai creditori l'intervenuta prescrizione decennale di una buona parte dei debiti concorsuali e stipulato con gli stessi accordi transattivi.

Alla luce di quanto sopra, l’Istante ha domandato chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti ottenuta tramite gli accordi transattivi stipulati nonché dell'eventuale residuo attivo che dovesse residuare al termine della procedura di concordato.

A parere dell’Istante, pur avendo la transazione comportato l’emersione di sopravvenienze attive ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla “mera” esecuzione del concordato posto che, a fronte del rischio rappresentato dalla perdita dell’intera ragione di credito, i creditori hanno accettato uno stralcio maggiore di quello definito dall’omologa, tali sopravvenienze non sarebbero imponibili per il loro intero ammontare. E ciò in quanto l’art. 88, comma 4-ter del TUIR prevede al primo periodo l’esclusione integrale da imposizione delle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti da procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo "non di risanamento" (e quindi liquidatorio).

Secondo l’Istante, infatti, la riduzione dei debiti derivante dalla definizione di accordi transattivi autorizzati dagli organi della procedura o derivanti dalla dichiarata prescrizione in sede di giudizio ordinario, intervenuta durante la fase di esecuzione del concordato, è comunque ascrivibile alla procedura concorsuale, indipendentemente dall'evento che l'ha generata.  

Senonché, l’Agenzia delle Entrate non ha del tutto condiviso la tesi dell’Istante, dapprima ricordando come la disposizione normativa contenuta nell'articolo 88, comma 4-ter sia entrata in vigore a decorrere dall'esercizio 2016,

Ebbene, secondo l’Amministrazione Finanziaria, posto che nel caso di specie gli accordi definiti nel piano di concordato omologato assumono rilevanza fiscale, sulla base delle norme all'epoca vigenti, nell'esercizio in cui, sulla base dei corretti principi contabili, è avvenuta la contabilizzazione degli eventi derivanti dal concordato e poiché la società ha provveduto a rilevare contabilmente le sopravvenienze derivanti dal concordato solo nel 2019, il comma 4-ter del richiamato art. 88 può trovare applicazione con riferimento alle sopravvenienze attive derivanti dal concordato esclusivamente nella misura in cui i suoi effetti siano rimasti sospesi dopo l’esercizio/periodo di imposta di omologa del concordato a causa di giudizi pendenti. Solo in tal caso, infatti, può essere operata una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi del citato articolo 88, comma 4-ter, in un periodo d'imposta diverso da quello in cui l'accordo è omologato.

In tale circostanza, infatti, eventuali errori contabili, consistenti nell'imputazione dei componenti di reddito in periodi d'imposta non corretti, potranno essere rimossi mediante la rettifica delle dichiarazioni già presentate in applicazione della procedura di correzione degli errori come chiarito in precedenza nella circolare n. 31/E del 2013. Va da sé che in assenza dei requisiti per accedere a tale meccanismo o in ipotesi di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni rettificative, non può trovare applicazione l'articolo 88 comma 4-ter del TUIR.

In assenza, come nella specie, dei requisiti per accedere a tale meccanismo o in ipotesi di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni rettificative, non trova applicazione l’art. 88 comma 4-ter. Pertanto, conclude l’Amministrazione Finanziaria, le sopravvenienze attive emerse in conseguenza della transazione dei giudizi introdotti per opporre la prescrizione decennale concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell’art. 88 del TUIR, trattandosi di componenti di reddito che, sebbene conseguiti in fase di esecuzione del concordato, esulano dall’originaria proposta accolta dai creditori.

Allo stesso modo, sarà altresì imponibile l’eventuale residuo positivo emergente nel caso in cui il realizzo dell’attivo da liquidazione concordataria sia superiore all’entità dei debiti come ridotti nelle citate transazioni stipulate.

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