Risposta a interpello n. 700 dell’11 ottobre 2021

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 700 dell’11 ottobre 2021 ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ai compensi corrisposti da una Società...

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 700 dell’11 ottobre 2021 ha chiarito che “i compensi che le celebrities percepiscono per l'esecuzione di sessioni di photoshooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità ha incluso tra le celebrities …costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir, in quanto, seppure non strettamente riconducibili all'attività di cantante, attoreo influencer dalle stesse svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l'attività principale di cantante, attore o influencer esercitata professionalmente e abitualmente dalle celebrities” e pertanto, secondo l’Amministrazione tali redditi qualificandosi come redditi da lavoro autonomo saranno soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma2, del d.P.R. n. 600 del 1973 per i redditi da lavoro autonomo percepiti da non residenti che tuttavia non dovrà essere applicata dalla Società non residente erogatrice dei corrispettivi laddove quest’ultima non abbia una stabile organizzazione in Italia. 

E’ interessante evidenziare come con tale risoluzione l’Amministrazione Finanziaria oltre ad aver per la prima volta implicitamente chiarito che i compensi corrisposti agli influencers costituiscono redditi dal avoro autonomo sembrerebbe altresì aver voluto ricomprendere gli influencers tra coloro che svolgono un’attività artistica senza tuttavia tener conto delle conseguenze che tale qualificazione comporterebbe sul piano internazionale laddove si consideri che l’attività di influencers viene prestata non soltanto all’interno del territorio dello Stato ma anche in ambito internazionale. Ed infatti, ritenere che gli influencers siano degli artisti comporterebbe in caso di prestazioni svolte all’estero l’applicazione dell’art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni il quale stabilisce che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo sono imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese, a differenza e in deroga di quanto previsto dall’art. 14 (Professioni indipendenti) in forza del quale invece i compensi percepiti dal lavoratore autonomo sono imponibili nello stato di residenza di quest’ultimo salvo che lo stesso non disponga di una base fissa nello Stato in cui la prestazione viene svolta. 

#influencer#redditidalavoroautonomo #artisti #Convenzione 

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