Risposta ad interpello 161 del marzo 2022

l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di obblighi di sostituzione d'imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR, affermando che in caso di attribuzione di somme...

Con la risposta ad interpello n. 161 del 30 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di obblighi di sostituzione d'imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR affermando che, in caso di attribuzione di somme superiori al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote, l'eccedenza deve essere considerata reddito di capitale, su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del d.P.R. 600/1973, a prescindere dalla disponibilità della provvista.

Nella fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, una SGR autorizzata dalla Banca d'Italia alla gestione di fondi di investimento alternativi ("FIA"), iscritta all'albo di cui all'art. 35 del TUF, rappresenta di aver effettuato a favore dei partecipanti in proporzione alle quote possedute, rimborsi parziali pro-quota del valore nominale senza annullamento delle quote, specificando di aver determinato l'importo dei proventi distribuiti sulla base delle previsioni del regolamento del Fondo e, specificatamente, della clausola di distribuzione c.d. "waterfall" dei pagamenti, secondo cui la distribuzione è a titolo di rimborso del capitale fino a concorrenza dei versamenti effettuati a fronte della sottoscrizione delle quote e, per la parte eccedente, a titolo di provento. Dati questi presupposti, ad avviso della SGR potrebbe verificarsi la situazione in cui il costo fiscalmente riconosciuto delle quote del FIA potrebbe risultare “di importo (algebricamente) negativo” e che “ai fini dell’applicazione della ritenuta, … in ragione delle caratteristiche intrinseche della procedura di liquidazione del FIA, la SGR non dispone di eventuali flussi monetari futuri su cui rivalersi nei confronti dell’investitore”, con la conseguenza che “in mancanza di provvista” dovrebbe escludersi che “il pagamento della ritenuta sia a carico della SGR”.

Dati questi presupposti, l’Agenzia delle Entrate ha anzitutto chiarito che ai fini della determinazione dei redditi rileva “quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione che individua quanta parte è distribuita a titolo di "rimborso di capitale" e quanta parte a titolo di "provento"”, precisando tuttavia che “dal punto di vista fiscale, ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta in caso di "rimborsi pro quota", la corretta applicazione del comma 3 dell'articolo 26-quinques … non può prescindere dal considerare il "costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto” con la conseguenza che “qualora il "rimborso pro-quota" comporti una riduzione di importo corrispondente a tale valore, il rimborso in oggetto sarà considerato come distribuzione di capitale non soggetta a tassazione. Diversamente, qualora l'ammontare del medesimo "rimborso pro-quota", seppur a titolo di rimborso di capitale, ecceda il predetto valore occorrerà applicare la ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies, comma 3, sulla parte eccedente”.

Pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando quanto indicato nella delibera, laddove si attribuiscano somme superiori al "costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto" delle quote, l'eccedenza deve essere considerata reddito di capitale su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta, anche a prescindere dalla circostanza che in conseguenza dei rimborsi parziali effettuati tale soggetto non sia dotato della provvista necessaria a tal fine. Sarà, quindi, onere della SGR di “richiedere, se necessario, la provvista dai partecipanti per poter adempiere ai propri obblighi di sostituzione tributaria con riferimento alle imposte dovute sui redditi di capitale da determinare secondo quanto sopra precisato”.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, che si pone in discontinuità con taluni altri precedenti in materia (circolare n. 33/E del 15 luglio 2011, risposte ad interpello n. 269 del 18 luglio 2019 e n. 197 del 19 marzo 2021), comporta, non solo, un importante aggravio di adempimenti a carico della SGR ma, rischia, anche di rendere tali soggetti sanzionabili per le eventuali ritenute non operate sino ad oggi.

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