Risposta ad interpello 218 del 26 aprile 2022

l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento impositivo dei compensi percepiti da un soggetto esercente attività professionale a seguito della cessazione dell’attività, ribadendo il principio secondo cui l’attività professionale non può ritenersi cessata...

Con la risposta ad interpello n. 218 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento impositivo dei compensi percepiti da un soggetto esercente attività professionale a seguito della cessazione dell’attività, ribadendo il principio secondo cui l’attività professionale non può ritenersi cessata fintantoché non si esauriscano tutte le operazioni volte alla definizione dei rapporti pendenti, tra cui l’incasso dei corrispettivi dovuti per le prestazioni effettuate.

In particolare, l’istante ha rappresentato all’Agenzia di aver provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021, a seguito del proprio trasferimento all’estero. Nel successivo mese di gennaio 2022, gli veniva comunicato il deposito nella cancelleria del Tribunale di un decreto di liquidazione dei compensi avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014. L’istante ha, dunque, chiesto come comportarsi a seguito della chiusura della posizione fiscale italiana.  

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria prassi precedente, ha anzitutto ribadito il principio secondo cui la cessazione dell'attività professionale, con conseguente chiusura della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Difatti, “La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata" (così la Risoluzione n. 232/2009). Ne deriva che il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.  

Dal punto di vista operativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia onere del contribuente imputare i compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale o, in alternativa, mantenere la posizione IVA individuale fino all'ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti. Ebbene, nel caso di specie, in mancanza di siffatti adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’istante debba procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale, così da poter emettere la fattura e dichiarare i redditi al momento dell’effettivo incasso.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate si conferma in linea con il principio generale espresso nei propri precedenti di prassi, avendo ribadito che l’attività del professionista non può considerarsi cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. Tuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento definitivo circa gli adempimenti operativi richiesti al contribuente che dovrebbe procedere al versamento del dovuto pur non essendo più titolare di una partita IVA, considerando la diversità delle soluzioni di volta in volta prospettate dall’Agenzia delle Entrate, che mostrano come la materia non abbia ancora raggiunto un’organica elaborazione.  

 

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