Risposta ad interpello n. 256 del 2023

l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in tema di tassazione dei dividendi e degli altri proventi derivanti dalla partecipazione a società non residenti...

Con la Risposta ad interpello n. 256 del 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in tema di tassazione dei dividendi e degli altri proventi derivanti dalla partecipazione a società non residenti, chiarendo che l’esclusione dal reddito del 95% dei proventi percepiti rimane condizionata al fatto che la remunerazione sia costituita direttamente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente, così come previsto dall’art. 44 comma 2 lettera a) del TUIR.

Con l'istanza di interpello in oggetto, l'Istante ha posto due quesiti correlati all'interpretazione dei commi 3-bis, lett. b) e 3-ter dell'articolo 89 del TUIR con specifico riguardo alla "remunerazione" della partecipazione al "capitale sociale", sotto forma di c.d. azioni privilegiate, detenuta da Alfa (quale socio e soggetto IRES residente in Italia) nella subsidiary Beta, per cui ricorrono i requisiti della Direttiva "madre-figlia" (di seguito anche la "Direttiva PSD"). In particolare, con il Quesito Interpretativo, l'Istante chiede di sapere se, alla luce di quanto disposto dall'articolo 89, comma 3-bis, lett. b) del TUIR, per vedersi riconosciuta l'esenzione al 95% delle "remunerazioni della partecipazione al capitale", sia ancora necessaria la verifica del cd. "doppio equity", ossia la verifica - richiesta per i titoli emessi da società emittenti non residenti - della "totale correlazione ai risultati economici" e della "totale indeducibilità" nella determinazione del reddito estero della società emittente.

A parere dell'Istante, per effetto della modifica all'articolo 89, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, ai fini dell'applicazione del regime di "dividend exemption" previsto per i dividendi domestici (ossia il regime previsto dal comma 2 dell'articolo 89) alle "remunerazioni delle partecipazioni al capitale" pagate da “emittenti qualificati UE", sarebbe venuta meno la necessità di verificare il requisito della "totale correlazione" (e, quindi, del cd. "doppio equity"), al contrario di quanto (ancora) richiesto dall'articolo 89, comma 3, per le remunerazioni pagate da emittenti esteri non qualificati UE in base all'articolo 44, comma 2, lett. a), ma sia necessario solo il rispetto del requisito della "indeducibilità" della remunerazione in capo all'emittente.

L’Agenzia delle Entrate non ha tuttavia condiviso la tesi dell’Istante. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria, dopo aver richiamato le Relazioni alla L. 122/2016, che ha introdotto i sopra citati commi 3-bis e 3-ter, in cui viene evidenziato che lo scopo delle modifiche legislative allora introdotte è quello di evitare fenomeni di doppia imposizione internazionale riguardanti gli strumenti finanziari ibridi, ha specificato che le norme introdotte dalla L. 122/2016 non derogano agli obblighi di verifica dell’altro requisito previsto dall’art. 44 del TUIR ossia della “totale correlazione” ai risultati economici della Società emittente, e quindi del fatto che la remunerazione (o meglio, la quota di remunerazione indeducibile nell’altro Stato) sia parametrata unicamente ai risultati economici dell’emittente.

Per l'effetto, si devono ritenere ancora valide le indicazioni di prassi contenute nella circolare n. 4 del 2006, in tema di requisiti per l'esenzione delle remunerazioni di partecipazioni in senso stretto e strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, laddove l’Amministrazione Finanziaria aveva già chiarito che “ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche: 1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia Pagina 8 di 15 essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi); 2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza”

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