Risposta ad interpello n. 265 del 2023

l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’applicazione dell’esenzione sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare residente in Italia...

Con la Risposta ad interpello n. 265 del 2023, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’applicazione dell’esenzione sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare residente in Italia a un fondo estero ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 351/2001.

In particolare, nell’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una società residente in Lussemburgo ed interamente partecipata da tre organismi di investimento collettivo del risparmio, costituiti rispettivamente negli USA, nelle Isole Cayman ed in Lussemburgo, e gestiti da soggetti sottoposti alla vigilanza della SEC. La società Istante, dunque, chiedeva chiarimento in merito alla possibilità di applicare l’art.7, comma 3 del d.l. n. 351/2001, a norma del quale la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare “non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché' su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato”.

L’Agenzia delle Entrate, nel condividere la soluzione interpretativa del contribuente, ha ricordato come da un lato “Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. white list). Come chiarito nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E, tale regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento”, e dall’altro lato “i fondi gestiti da Advisor disciplinati dall'Investment Adviser Act of 1940 e soggetti alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC) hanno gli stessi requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani”. In virtù di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa in esame, concludendo per l’applicazione nel caso di specie dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 351/2001.

L’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria nell’interpello in commento non si discosta dai precedenti documenti di prassi sul tema ed appare conforme al dettato normativo dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 351/2001.

#AgenziadelleEntrate #proventi #esenzione

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 87/2024

Nella Risposta ad interpello n. 87 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità di rimborso dei crediti IVA da parte di...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 90/2024

Con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione...

leggi tutto
Milleproroghe: riapertura dei termini per il ravvedimento speciale

Il d.l. 39/2024 ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale con riferimento alle violazioni commesse sino all’anno 2021...

leggi tutto