Risposta ad interpello n. 354 del 28 giugno 2022

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il requisito della commercialità previsto dalla normativa PEX può sussistere anche in assenza di ricavi...

Con la Risposta ad interpello n. 354 del 28 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il requisito della commercialità previsto dalla normativa PEX può sussistere anche in assenza di ricavi, purché vi sia la presenza di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all’avvio del processo produttivo.

Nel caso di specie, la società istante rappresentava di avere una partecipazione in una società che, dopo una prima fase di start-up, non ha svolto attività immobiliare effettiva ed è stata posta in liquidazione. Pertanto, a parere dell’istante, la partecipazione sarebbe carente del requisito della commercialità, con conseguente inapplicabilità del regime PEX.

Come noto, infatti, ai sensi del comma 1, lett. d), dell’art. 87 del TUIR affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione possa beneficiare del regime di esenzione al 95%, la società partecipata la cui partecipazione è oggetto di cessione deve esercitare l’esercizio di un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del medesimo TUIR. Il successivo comma 2 dell’art. 87prevede poi che tale requisito “… deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria Circolare n. 7/2013, ha affermato che l'impresa "commerciale" va apprezzata nel caso in cui la società disponga di una struttura operativa idonea in potenzialità all'avvio del processo produttivo, avuto riguardo alla capacità di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti nell'ambito del settore economico di riferimento. Non risulta dirimente, ai fini del riconoscimento della commercialità, l'avvio effettivo del processo produttivo così come il contenuto dell'oggetto sociale, il quale rileva nella misura in cui trova, di fatto, rispondenza nelle attività in concreto poste in essere dall'impresa. Inoltre, la fase di startup, intesa come complesso delle attività prodromiche dirette all'allestimento della struttura produttiva, pur non idonea autonomamente a configurare la commercialità in ambito pex, va computata nel calcolo del periodo temporale prescritto dalla norma nella misura in cui venga successivamente avviata l'attività d'impresa.

Pertanto, alla luce di tali criteri, non osta al riconoscimento dell'impresa commerciale il mancato conseguimento di ricavi purché l'impresa disponga di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all'avvio del processo produttivo.

Tanto premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le operazioni di assunzione dei finanziamenti e di acquisizione delle aree interessate dal progetto di valorizzazione immobiliare costituiscono elementi idonei alla configurabilità della commercialità ai sensi dell’art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR. Inoltre, gli incarichi professionali affidati, la previsione concernente un piano industriale per il risanamento finanziario, la ristrutturazione del debito e i versamenti soci effettuati costituiscono, secondo l’Agenzia, indicatori atti ad escludere una condizione di completa inattività nel tempo da parte della società medesima.  

Nell’interpello in commento, dunque, coerentemente con i propri precedenti di prassi (ex multis interpello n. 744/2021), l’Agenzia delle Entrate adotta una nozione piuttosto ampia di commercialità ai fini PEX, in cui si fa rientrare qualsiasi attività, anche di carattere solamente preparatorio o organizzativo.

 

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