Risposta ad interpello n. 361 del 2023

l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulle caratteristiche che deve avere un compenso stabilito nell’ambito di un contratto...

Con risposta ad interpello n. 361 del 23 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulle caratteristiche che deve avere un compenso stabilito nell’ambito di un contratto c.d. “misto” affinché possa essere qualificato come un canone (royalty) da assoggettare a ritenuta anziché come un profitto aziendale e, quindi, un reddito di impresa.

Come noto, un contratto misto è caratterizzato dalla contemporanea presenza di prestazioni di servizi e di concessione di licenze e, secondo il Commentario all’art. 12 della Convenzione OCSE, qualora sia individuabile la componente che costituisce l'oggetto principale del contratto, l'intero compenso ed il relativo trattamento fiscale deve considerarsi riconducibile ad essa.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, rileva quanto affermato dal paragrafo 13.1 del Commentario all'articolo 12 che, per quanto attiene all'individuazione dei pagamenti ricevuti per l'uso e la concessione in uso, chiarisce che “questi rientrano nella definizione di canoni se effettuati a fronte del riconoscimento di un "diritto parziale" di utilizzo dell'opera tutelata, in assenza del quale sarebbe violato il diritto d'autore. Tale precisazione è confermata dal paragrafo 15, nel quale viene ribadito che se il trasferimento riguarda la piena proprietà del diritto d'autore, il pagamento non rappresenta una royalty, ma un utile d'impresa”.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, dopo il trasferimento del software, i diritti ottenuti dal cessionario sono sostanzialmente equivalenti ai diritti su una copia del programma, quando il contratto disciplini l'utilizzo del software per fini personali, il pagamento sarà considerato profitto aziendale, per cui tale compenso non è configurabile come royalty e costituisce quindi reddito d'impresa. Al contrario, sono qualificati come royalty ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione i guadagni derivanti dall'alienazione di qualsiasi diritto o proprietà nella misura in cui il guadagno è subordinato alla produttività, all'uso o all'ulteriore alienazione del diritto.

Trattandosi, come si è visto, di un contratto misto, in cui è necessario “suddividere l'importo totale del corrispettivo dovuto sulla base delle informazioni contenute nel contratto, ovvero mediante una ragionevole ripartizione, applicando il trattamento fiscale appropriato per ciascuna parte”, in applicazione del paragrafo 11.6 del Commentario OCSE all'articolo 12 del Modello di Convenzione, Il trattamento applicabile alla parte principale (royalties) dovrebbe - in linea di principio - essere applicato all'intero corrispettivo (should generally be applied).

Tuttavia, qualora il contribuente “riesca a determinare secondo parametri oggettivi la quota - che, come evidenziato, appare non prevalente - relativa alle attività che sono riconducibili a prestazioni di servizi, tale componente potrà essere tassata nel solo Stato di residenza del percettore in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato di detto soggetto”.

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