Risposta ad interpello n. 4 del 7 gennaio 2022

Con la risposta ad interpello n. 4/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che abbia domandato all’Amministrazione Finanziaria la liquidazione...

Con la risposta ad interpello n. 4 del 7 gennaio 2022,l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità di rinunciare all’agevolazione prima casa la cui applicazione è stata domandata dal contribuente nell’atto di acquisto immobiliare.  

Ebbene, l’Amministrazione finanziaria, in continuità con i precedenti documenti di prassi (risoluzione del 31 ottobre 2011, n. 105/E), ha precisato che in linea di principio non è possibile per il contribuente rinunciare all’agevolazione prima richiesta. In questo senso d’altronde si era già espressa la giurisprudenza di legittimità laddove aveva precisato che “la volontà negoziale, univocamente espressa … non è - per definizione- revocabile”(Cass., 8784/2000). 

Tuttavia, come noto, l’Amministrazione ha da tempo altresì specificato che tale principio non trova applicazione laddove la dichiarazione resa dal contribuente nell’atto di compravendita non attenga alle condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio fiscale (come ad esempio all’impossidenza di altro immobile situato nel medesimo comune) ma concerna impegni futuri da porre in essere successivamente alla stipula dell’atto. Di talché l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente che si è impegnato a trasferire nei successivi diciotto mesi la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione, qualora, anche per ragioni personali, non possa rispettare l’impegno assunto, può domandare prima della scadenza del termine previsto dalla legge la liquidazione della maggiore imposta e dei relativi interessi senza irrogazione delle sanzioni all’ufficio dell’Amministrazione presso il quale l’atto di acquisto è stato registrato. 

Senonché con la risposta in commento l’Amministrazione finanziaria è stata chiamata ad esprimersi in merito ad un interpello mediante il quale il contribuente ha rappresentato di voler riottenere i benefici prima casa dopo aver domandata la riliquidazione della maggiore imposta, dal momento che erano venute meno le condizioni sorte successivamente alla stipula dell’atto che ostavano al trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro il termine di diciotto mesi. 

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame ha ritenuto che, stante la peculiarità di tale procedura, il contribuente che riesca a soddisfare le condizioni richieste dalla Nota II-bis e indicate nell’atto di compravendita può successivamente revocare l’istanza di riliquidazione dell’imposta e godere del beneficio fiscale. Pertanto, qualora il contribuente, in seguito alla conclusione dell’atto di compravendita, nel quale è stato richiesto l’applicazione dell’agevolazione prima casa, abbia domandato all’Agenzia delle Entrate la riliquidazione della maggiore imposta, stante l’impossibilità di trasferire la propria residenza nel termine di diciotto mesi, potrà revocare la propria istanza e godere dei vantaggi fiscali di cui alla Nota II-bis qualora riesca nuovamente a soddisfare le condizioni previste dalla legge entro il termine di diciotto mesi. 

# agevolazione prima casa # revoca # imposta di registro 

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