Risposta ad interpello n. 476 del 27 settembre 2022

, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla deducibilità ai fini Ires del premio corrisposto in relazione a strumenti finanziari partecipativi, indicando a quali condizioni lo strumento possa essere considerato non similare alle azioni.

Con la Risposta ad interpello n. 476 del 27 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla deducibilità ai fini Ires del premio corrisposto in relazione a strumenti finanziari partecipativi, indicando a quali condizioni lo strumento possa essere considerato non similare alle azioni.

Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato di essere una società player del settore immobiliare, operante dal 1986 nel settore real estate development, trading immobiliare e general contractor. La società aveva rilevato l'ammontare riveniente dalla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (SPF) riservate ai soci in apposite riserve del patrimonio netto, considerandoli come strumenti finanziari di equity, alla luce di quanto previsto dai principi contabili nazionali. A parere dell’istante, il premio che dovrà essere corrisposto in relazione agli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla stessa ma attualmente detenuti da un'altra società, dovrebbe essere deducibile ai fini Ires, rientra nella fattispecie esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 109, comma 9, lett. a) TUIR secondo cui “Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina in materia, ha affermato che il “Nel qualificare un determinato titolo ai fini fiscali, occorre dunque anzitutto accertare che lo stesso non abbia le caratteristiche per essere considerato "similare alle azioni" (per via del fatto che la relativa remunerazione non sia totalmente rappresentata dai risultati economici della società emittente) e, successivamente, verificare la sussistenza delle condizioni per ricondurlo tra i titoli "similari alle obbligazioni". Tale impostazione è stata confermata anche per i soggetti IAS/IFRS adopter”. Nel caso di specie, il “premio” viene determinato applicando un tasso d’interesse del 10% all’apporto effettuato dal sottoscrittore in funzione del tempo intercorso tra la data di versamento e la data di restituzione. Tuttavia, il pagamento del premio ai titolari degli SFP è condizionato alla distribuzione da parte del soggetto partecipato di poste di patrimonio netto che possono essere indifferentemente di utili o di capitale. Inoltre, sul piano contabile gli SFP sono stati considerati dalla società come titoli di equity, non prevedendo l'obbligo di restituzione del capitale. Alla luce di tali elementi, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che gli SPF siano, ai fini fiscali, qualificabili come "similari alle azioni", non essendo la remunerazione totalmente ancorata ai risultati economici della Società emittente. Pertanto, ne ha confermato la deducibilità “ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole e nei limiti previsti dall'articolo 96 del TUIR”.

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello in commento, conferma la tesi illustrata nella precedente Risoluzione m. 30/2019, secondo cui le logiche di classificazione e distinzione degli strumenti finanziari tra equity (i.e. azioni e titoli similari) e passività (i.e. obbligazioni e titoli similari) adottate dal legislatore fiscale poggiano: 1) in primo luogo, sulla circostanza che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo) e, in tal senso, la sussistenza del predetto requisito è sufficiente, di per sé (quindi indipendentemente da altre variabili), a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare; ovvero 2) in via secondaria, sull'esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e sull'assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, fattori che individuano uno strumento finanziario similare al titolo obbligazionario.

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