Risposta ad interpello n. 492 del 5 ottobre 2022

l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che la distribuzione di riserve in sospensione di imposta da parte di società di capitale non rientra nell’ambito di applicazione della presunzione prevista dall’art. 47 del TUIR...

Con la risposta ad interpello n. 492 del 5 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che la distribuzione di riserve in sospensione di imposta da parte di società di capitale non rientra nell’ambito di applicazione della presunzione prevista dall’art. 47 del TUIR, ha affermato che benché l’art. 13, comma 3, della legge 342/2000 stabilisca che in caso di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione in sospensione mediante riduzione della riserva, “le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”, il socio che percepisce il saldo attivo di rivalutazione è tenuto ad assoggettare ad imposizione solo l’importo “effettivamente percepito”, ossia l’importo al netto dell’imposta sostitutiva pagata.

Per quanto concerne l’applicabilità al caso descritto dal contribuente istante della presunzione di prioritaria distribuzione recata dall’art. 47 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che disposizione in esame reca un principio di ordine generale con finalità di tipo antielusivo, essendo volta a contrastare eventuali arbitraggi nella scelta delle poste patrimoniali da distribuire ai soci al solo scopo di rinviare in modo sistematico la tassazione in capo agli stessi, atteso che la distribuzione di utili genera imposizione, seppur parziale, in capo ai soci, diversamente da quanto previsto per il capitale la cui restituzione non determina, in linea di principio, l'emersione di reddito imponibile, producendo effetti sul costo fiscale della partecipazione. Ciò posto, richiamando la circolare n. 26/E del 2004, l’Agenzia delle Entrate precisa che la norma è applicabile sempreché le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano "liberamente disponibili", ossia disponibili per la distribuzione e che avendo la società istante iscritto in bilancio una riserva indisponibile come previsto in caso di sospensione degli ammortamenti dall’art. 60, comma 7-ter, del D.L. n. 104/2020, per la distribuzione in parola non valga la presunzione di prioritaria distribuzione.

Passando, poi, al tema dell’assoggettamento a tassazione in capo alla società distributrice ed al socio percettore, l’Agenzia delle Entrate, afferma di non ritenere ammissibile l’interpretazione letterale del comma 3 dell’art. 13 della legge n. 342/2000 in quanto essa condurrebbe a ritenere che anche ai fini della tassazione del socio occorre aumentare l'importo distribuito dell'imposta sostitutiva, con la conseguenza che “sia la società sia il socio risulterebbero incisi dall'imposta sostitutiva a suo tempo versata dalla società che ha effettuato la rivalutazione, mentre il credito d'imposta corrispondente a quanto a suo tempo versato, che ha la funzione di restituire al contribuente l'imposta sostitutiva allora versata per la rivalutazione, risulta riconosciuto solo alla società”. Pertanto, a dire dell’Agenzia delle Entrate, mentre la società che distribuisce la riserva in sospensione sarà tenuta ad assoggettare a tassazione l’importo attribuito ai soci maggiorato dell’imposta sostitutiva che a suo tempo era stata portata a riduzione della riserva stessa (e per cui era stato riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare), il socio beneficiario della distribuzione sarà invece tenuto ad assoggettare ad imposizione il 5 per cento del solo importo effettivamente percepito, ossia dell’importo al netto dell’imposta sostitutiva.

Tale condivisibile interpretazione, non solo, come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate, pone il proprio fondamento anche sulla disposizione contenuta nell’art. 89 del TUIR che testualmente fa riferimento agli utili “percepiti”, ma risulta, anche, idonea a scongiurare una doppia imposizione in capo al socio a cui, come si è visto, a differenza della società non spetta un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della legge 342/2000.

#distribuzione #riserve #presunzione

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello 54 del 2024

Nella Risposta ad interpello 54 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la domanda di rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022...

leggi tutto
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3466 del 7 febbraio 2024

Con la sentenza n. 34669/2024, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola penale inserita nel contratto non è soggetta a distinta...

leggi tutto
Fondazione Nazionale Commercialisti, documento di ricerca del 14 febbraio 2023

La Fondazione Nazionale Commercialisti nel documento di ricerca pubblicato il 14 febbraio 2023 ha analizzato la disciplina della scissione mediante scorporo ai sensi dell’art. 2506.1 del c.c...

leggi tutto