Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può godere dell’agevolazione per i lavoratori c.d. “impatriati” di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 il CEO di una holding estera che...

Con la Risposta ad interpello n. 524 del 25 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può godere dell’agevolazione per i lavoratori c.d. “impatriati” di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 il CEO di una holding estera che, al rientro in Italia, è assunto dalla controllata italiana presso la quale, dall’estero, esercitava il ruolo di amministratore, mantenendo allo stesso tempo le cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato di essere CEO presso la sede londinese di un gruppo multinazionale e di ricoprire anche cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana. Dal settembre 2022, è previsto il trasferimento in Italia per svolgere nuove ed ulteriori mansioni presso una delle società controllate italiane dove dall'estero già riveste la carica di amministratore (di seguito "Società" o "nuovo datore"). L'Istante precisa che si occuperà, oltre che degli incarichi amministrativi già in essere, di sviluppare il business della Società sul territorio italiano e di nuove offerte di prodotto derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie. Evidenzia, inoltre, che il nuovo rapporto di lavoro con la Società "non prevede il mantenimento di alcun diritto (i.e. ferie, bonus o indennità etc.) che possa essere maturato dall'Istante con la società inglese (...) con cui ogni rapporto, come detto, verrà definitivamente a cessare a far data dal 31 agosto 2022 senza alcun ulteriore effetto riflesso nel nuovo rapporto di lavoro con la controllata italiana (...) e senza prevedere alcuna possibilità di rientro nel rapporto di lavoro con la società inglese (...) in caso di cessazione del rapporto con la predetta società italiana".

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato alcuni precedenti di prassi in materia, ha sottolineato come il caso di specie non riguardi un trasferimento all’estero in posizione di distacco, pertanto non è necessario, ai fini dell’applicazione del regime in commento, verificare se il rientro in Italia si ponga in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Tanto premesso, secondo l’Agenzia delle Entrate, da un lato, la circostanza che l'Istante presti in Italia la propria attività lavorativa è coerente con le finalità del regime agevolativo in esame, e dall’altro lato non è ostativa la duplice circostanza che l'Istante mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese e che abbia altresì ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, con l’interpello in commento conferma che solo nell’ipotesi di distacco è necessario che vi sia una discontinuità tra l’attività precedente e quella successiva al rientro in Italia ai fini della fruizione del regime, essendo sufficiente negli altri casi che il lavoratore “impatriato” presti la propria attività lavorativa sul territorio italiano, coerentemente con la ratio dell’agevolazione.

#AgenziadelleEntrate #impatriati #distacco

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 87/2024

Nella Risposta ad interpello n. 87 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità di rimborso dei crediti IVA da parte di...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 90/2024

Con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione...

leggi tutto
Milleproroghe: riapertura dei termini per il ravvedimento speciale

Il d.l. 39/2024 ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale con riferimento alle violazioni commesse sino all’anno 2021...

leggi tutto