Risposta ad interpello n. 571 del 30 agosto 2021

Con la risposta ad interpello n. 571 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione...

Con la risposta ad interpello n. 571 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia, riconducibile tra di cui all'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346/1990, non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l'ammontare. 

In particolare, l’Istante rappresentava di aver ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia senza versare l'imposta di donazione, usufruendo dell’agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n.346/1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.e ci si impegnava a continuare l'attività per almeno cinque anni.
In vista di un’ulteriore donazione di un immobile da parte della madre, il contribuente chiedeva di sapere se tale atto di donazione sarebbe stato assoggettato o meno ad imposta per aver eroso la franchigia di 1 milione prevista per le liberalità tra parenti in linea retta dall’art. 2, comma 49 del d.l.n. 262/2006. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il quadro normativo, ricordando che l'art. 57 del d.lgs. n.346/1990 da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell'attuale atto donativo (riducendo di fatto l'importo della franchigia) e dall'altro prevede specifiche deroghe. In tal senso, non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'art. 55 del d.lgs. n. 346/1990, aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, e le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa. 

Alla luce di quanto illustrato, l’Amministrazione ha confermato che la donazione fatta dai genitori dell'Istante ed avente ad oggetto le quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346/1990,non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della cd. franchigia, riducendone l'ammontare. 

La posizione della prassi amministrativa, dunque, appare pienamente condivisibile ed ancorata al dato normativo. 

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