Risposta ad interpello n. 675 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 675, l’AdE ha chiarito che per i titoli, acquisiti per successione dal de cuius residente...

Con la risposta ad interpello n. 675/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i titoli azionari e obbligazionari, acquisiti per successione dal de cuius residente all’estero ed ivi dallo stesso detenuti, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza deve individuarsi nel costo sostenuto dal de cuius per l’acquisto di tali titoli. 

In particolare, l’istanza di interpello ha avuto ad oggetto il trattamento da riservare ai fini dell’imposizione sulle plusvalenze ai titoli emessi da società estere e depositati all’estero, intestati a un non residente, trasferiti mortis causa ad un soggetto residente e non assoggettati ad imposta di successione per mancanza del presupposto di territorialità. Ad avviso del contribuente istante, assunto che, ai fini dell’individuazione del costo fiscalmente riconosciuto di un asset trasferito mortis causa, l’art. 68, comma 6, del TUIR prevede che “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti datale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”, il valore fiscale dei titoli esteri ereditati doveva essere individuato nel valore normale di tali titoli alla data di apertura della successione, ritenendo che tale valore possa applicarsi “in tutti i casi in cui …i titoli ereditati non abbiano scontato l'imposta di successione in Italia, a prescindere dalle ragioni sottese al mancato assoggettamento al tributo”. 

La soluzione interpretativa proposta dal contribuente non è stata, tuttavia, accolta dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha invece ritenuto che, in caso di acquisto per successione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter)del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, non potendosi più applicare la disposizione contenuta nel successivo articolo 68, comma 6, come costo fiscalmente riconosciuto debba assumersi il costo sostenuto dal de cuius per l’acquisto. La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate trova la sua giustificazione nel mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni dei titoli esteri, idoneo, a dire dell’Ufficio, a far “venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata”. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, rileva il motivo per cui il bene ereditato non ha scontato l’imposta di successione, potendosi ritenere applicabile il disposto dell’art. 68, comma 6, del TUIR ai soli casi in cui tali beni siano risultati esentati dall’imposta di successione per espressa disposizione normativa (come, ad esempio, nel caso delle fattispecie regolate dall’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/1990) e non, anche, ai casi in cui tali beni non siano stati assoggettati ad imposta di successione in quanto fuori del campo di applicazione di tale imposta per carenza del requisito di territorialità. 

Una simile conclusione, tuttavia, prevedendo un trattamento fiscale differenziato, ceteris paribus, per il solo fatto che il de cuius risiedesse all’estero all’apertura della successione appare in contrasto con il principio di libertà dei capitali e pagamenti. Infatti, le successioni, consistenti in una trasmissione a una o più persone del patrimonio lasciato da una persona deceduta, le quali rientrano nell’ambito di applicazione della sezione XI dell’allegato I della direttiva 88/361, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’articolo63 TFUE (v., in particolare, sentenze dell’11 settembre 2008, Eckelkampe a., C‑11/07, Racc. pag. I‑6845, punto 39, e Arens-Sikken, C‑43/07,Racc. pag. I‑6887, punto 30, nonché del 15 ottobre 2009, Busley e Cibrian Fernandez, C‑35/08, Racc. pag. I‑9807, punto 18, e del 10febbraio 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C‑25/10, Racc. pag. I-497,punto 16), con la conseguenza che, salvo giustificazioni che non sembrano ricorrere nel caso di specie, non possono essere soggette a trattamenti fiscalideteriori in capo ai relativi eredi in ragione del fatto che il patrimonio del de cuius fosse collocato all’estero. 

# valore fiscale # titoli esteri # plusvalenza # successione

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