Risposta ad interpello n. 679 del 7 ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 679/2021, l’Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla qualificazione...

Con la risposta ad interpello n. 679 del 7 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcune importanti precisazioni relativamente alla qualificazione delle partecipazioni in società di capitali in presenza di quote sociali soggette a diritto di usufrutto ed al conseguente trattamento fiscale delle riserve di utili distribuite ai soci. Ed infatti, sebbene la legge n. 205/2017 (legge di bilancio del 2018), modificando l’art. 47 del TUIR in tema di redditi di capitale derivanti da utili da partecipazione, abbia eliminato la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate per i soci persone fisiche aldi fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, tale differenziazione risulta oggi ancora rilevante, posto che – ai sensi dell’art. 1, comma 1006, della citata legge – alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2017 e deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alle modifiche legislative apportate con la legge di bilancio del 2018.  

Nel caso oggetto della risposta ad interpello in commento, la società istante rappresentava che le partecipazioni societarie erano suddivise tra tre soci, precisando che il primo era pieno proprietario del 1% e usufruttuario del 59%delle quote sociali mentre gli altri due soci detenevano, rispettivamente, in piena proprietà il 20 % delle quote e in nuda proprietà e in comunione tra loro il restante 59 %. Inoltre, l’Istante riferiva di voler procedere alla distribuzione in favore dei soci delle riserve di utili generate prima del2018.  

Pertanto, l’Agenzia ha innanzitutto osservato che per poter configurare una partecipazione “qualificata” nelle società non quotate è necessaria detenere alternativamente o una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure del 25% del capitale sociale. Tanto premesso, con specifico riferimento all’usufrutto su azioni, l’Agenzia ha opportunamente rilevato, per un verso, che il diritto di voto spetta all’usufruttuario, salvo convenzione contraria, ex art. 2352c.c., mentre, per altro, al fine di determinare il valore delle partecipazioni al capitale sociale è necessario calcolarne il valore nominale corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà, stabiliti secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del TUR, e il valore della piena proprietà̀.  

Ebbene, con riferimento al caso di specie, in applicazione dei predetti principi, e considerando che l’Istante ha precisato che il diritto di voto delle quote soggette ad usufrutto è stato convenzionalmente attribuito ai nudi proprietari, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la partecipazione del socio usufruttuario costituisce una partecipazione non qualificata mentre quelle dei soci nudi proprietari rappresentano partecipazioni qualificate.   

Pertanto, ai fini della determinazione del trattamento fiscale della distribuzione della riserva di utili, l’Agenzia ha specificato che le distribuzioni derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, mentre con riferimento a quelle derivanti da partecipazioni qualificate troverà applicazione il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018, a condizione che la delibera di distribuzione venga adottata entro il 31 dicembre2022.  

# usufrutto # partecipazione qualificata # riserve di utili

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