Risposta ad interpello n. 719 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 719, l’AdE ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare...

Con la risposta ad interpello n. 719/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza delle procedure concorsuali, l’accordo di ristrutturazione di debiti finanziari di cui all’art. 182-bis della Legge Fallimentare non preclude al debitore l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, previsti dalla L. 160/2019 (legge di bilancio2020).   

In particolare, la società istante riferiva di essere stata coinvolta fino al 2020 in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari e di aver sostenuto, nel periodo d'imposta 2020, costi per l’acquisto di beni strumentali nuovi, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche e soprattutto nell'ottica della digitalizzazione dei processi, e per lo svolgimento di attività di formazione 4.0. Pertanto la Società intendeva usufruire dei crediti d'imposta previsti dalla L. 160/2019. 

Ebbene, l’Agenzia, al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 esclude il bonus investimenti in beni strumentali nuovi e il bonus ricerca e sviluppo per le sole “imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”. Si tratta di un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere dagli incentivi le sole imprese coinvolte in procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica. 

La posizione dell’Amministrazione finanziaria appare conforme alla propria prassi precedente, secondo cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è una procedura concorsuale (Circolare n. 34/2020), e coerente con la ratio delle agevolazioni introdotte dalla L. 160/2019, vale a dire incentivare tutte le imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale con obiettivi di lungo periodo.  

 # Ristrutturazione debiti # bonus investimenti #Agenzia delle Entrate  

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