Risposta ad interpello n. 761 del 2021

Con la risposta ad interpello n. 756 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle operazioni intercorse, post Brexit...

Con la risposta ad interpello n. 756 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle operazioni intercorse, post Brexit, tra la stabile organizzazione residente in Italia e la Casa Madre residente nel Regno Unito aderente ad un Gruppo IVA inglese.  

In particolare, la società istante, stabile organizzazione italiana della società Casa madre inglese, ha rappresentato come la stessa presti esclusivamente servizi di supporto in relazione a vendite commerciali promosse dalla propria casa madre, appartenente ad un Gruppo IVA inglese, istituito in conformità alle previsioni unionali. La Branch istante ha inoltre fatto presente di assolvere l'IVA addebitatale sugli acquisti di beni e servizi effettuati presso i propri fornitori italiani senza porre in essere operazioni (a valle) rilevanti nel territorio della Stato italiano. 

Pertanto, l’Istante, inconsiderazione della fuoriuscita del Regno Unito dall’UE a seguito della Brexit,  ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità per ottenere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti in Italia e in particolare ha domandato se debba riconoscersi la rilevanza, agli effetti dell'IVA, delle operazioni intercorse tra la Branch italiana e la casa madre, membro del Gruppo IVA inglese o, in alternativa, se le operazioni intervenute tra casa madre e branch italiana debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA e dunque il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia dalla stabile organizzazione sia la casa madre, ai sensi dell'articolo38-ter del DPR n. 633 del 1972, previsione normativa che disciplina l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti nel territorio dell'Unione europea. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del trattamento, agli effetti dell'IVA, delle operazioni intervenute nel periodo post Brexit tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente al Gruppo IVA inglese continuino a trovare applicazione i principi elaborati dai giudici comunitari con la sentenza Skandia - secondo cui l'appartenenza della casa madre e/o Branch ad un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro spezza il nesso d'identità soggettiva che intercorre tra stabilimento principale e Branch estera - a nulla rilevando la circostanza che per il Regno Unito, a seguito del recesso di quest'ultimo dall'Unione Europea, operino le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi. 

Sulla base di tali indicazioni, dunque, l’Agenzia ha ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 70-quinquies,comma 4-quater del d.P.R. n. 633/72, secondo cui le operazioni intercorse tra casa madre e Branch sono rilevanti ai fini IVA quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, mentre l’altro operatore è stabilito in Italia, anche con riferimento alle operazioni effettuate dopo la Brexit, ciò nel presupposto che il Gruppo IVA inglese continui a integrare la nozione di Gruppo IVA ai sensi dell’art. 11della direttiva 2006/112/CE. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’Agenzia ha condivisibilmente ritenuto che «considerato che se la SO istante non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa potrà chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lett. d),del DPR n. 633 del 1972». 

# IVA # Gruppo IVA # Brexit 

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