Sentenza della Corte di Cassazione n. 13831 del 3 maggio 2022

la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente...

Con la Sentenza n. 13831 del 3 maggio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente in seguito alla proposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ebbene, a tal proposito, la Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come l’art. 168 della legge fallimentare, allo scopo di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, precluda la possibilità di esperie azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore che abbia richiesto l’ammissione al concordato preventivo. Ed infatti, il citato art. 168 stabilisce espressamente che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.

Tanto premesso, la Cassazione ha opportunamente ribadito, per un verso, come il divieto espresso dall’art. 168 della legge fallimentare trovi applicazione anche con riferimento ai crediti erariali sorti prima dell’apertura della procedura concordataria, mentre per altro, come

la notifica di una cartella di pagamento costituisca a tutti gli effetti un’azione esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Inoltre, la Suprema Corte ha altresì evidenziato come la mancata notifica della cartella di pagamento in pendenza della procedura concorsuale non pregiudichi la posizione dell’Amministrazione finanziaria. Innanzitutto, l’art. 33 del d.lgs 122/1999, nel disciplinare la posizione dei contribuenti sottoposti alla procedura del concordato preventivo, autorizza, per un verso, l’ente creditore ad iscrivere a ruolo il credito vantato dall’erario, e, per altro, il concessionario della riscossione all’insinuazione di tale credito nella procedura concorsuale. Ne consegue che non è necessaria la notifica della cartella di pagamento per partecipare alla procedura concordataria, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In secondo luogo, la pretesa erariale è altresì salvaguardata dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973, che, in deroga alle disposizioni ordinarie in tema di decadenza, prevede un’apposita disciplina per la notificazione della cartella di pagamento relativa ai crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese.

Pertanto, con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito l’illegittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche nell'eventualità in cui la cartella sia stata notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.

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