Sentenza della Corte di Cassazione n. 20551 del 26 maggio 2022

In relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del d.lgs. n.74/2000 la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato emessa sui beni dell’emittente...

In relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del d.lgs. n.74/2000 la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato emessa sui beni dell’emittente delle fatture deve essere commisurata non al profitto conseguito da terzi per effetto dell’emissione delle fatture ma solo al compenso che l’emittente ha percepito per l’emissione delle fatture, questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20551 del 26 maggio 2022.

La sentenza in commento perviene all’esito del ricorso in Cassazione promosso dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello che irrogava sanzioni accessorie quali la confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente, per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000.

A ben vedere il ricorrente, condannato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, vedeva confiscarsi una ingentissima somma pari al profitto conseguito dai terzi beneficiari delle fatture false.

Da qui le doglianze sollevate dal ricorrente che, a ragione, lamentava la violazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 secondo cui l’entità dei beni confiscabili deve essere rapportata al prezzo del reato; secondo la tesi del ricorrente i giudici di Appello avrebbero errato nel quantificare il prezzo del reato rapportandolo al profitto conseguito dai terzi che avevano beneficiato delle fatture false, dovendosi invece fare riferimento all’eventuale compenso che il ricorrente aveva conseguito dall’emissione delle fatture.

La tesi del ricorrente ha trovato accoglimento. La Corte ha ricordato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, deve richiamarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca diretta o per equivalente, come il sequestro preventivo finalizzato a essa, del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce in questo caso l’applicazione del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo” i giudici hanno poi proseguito affermando che “in tale specifica fattispecie l’entità dei beni confiscabili deve essere rapportata non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto dell’emissione delle fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma al solo prezzo del reato, cioè all’eventuale compenso che l’emittente abbia percepito per l’emissione delle fatture”.

La Corte conclude annullando la sentenza di secondo grado e ammonendo i giudici di Appello per non aver fatto buon governo dei principi sopra esposti ed aver erroneamente ritenuto che la confisca disposta nei confronti del ricorrente debba avere ad oggetto il profitto consistente nel risparmio economico delle imposte evase.

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