Sentenza della Corte di Cassazione n. 7445 del 8 marzo 2022

la Corte di Cassazione, ha nuovamente ribadito che l’omessa dichiarazione di voler fruire dell’agevolazione c.d. prima casa nel contratto preliminare di compravendita immobiliare...

Con la Sentenza n. 7445 del 8 marzo 2022 la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa con riferimento al caso del contribuente che ometta di dichiarare di voler fruire dell’agevolazione c.d. prima casa in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita immobiliare.  

In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto precisato che il contratto preliminare produce effetti obbligatori e non reali, conseguendo alla stipula del preliminare esclusivamente il diritto alla conclusione di un contratto definitivo di compravendita e non l’acquisizione del dritto di proprietà.  

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I allegata al TUR possono essere rese anche successivamente alla stipula del contratto preliminare. Pertanto, sul punto, la Cassazione ha richiamate alcune precedente pronunce nelle quali la Suprema Corte, in conformità al sopraesposto principio, aveva già riconosciuto la possibilità per il promissario acquirente di rendere le dichiarazioni necessarie alla fruizione del beneficio prima casa anche nel giudizio instaurato per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.  

A tal proposito, la Suprema Corte ha inoltre rilevata come la possibilità di rendere le dichiarazioni previste dalla citata Nota II-bis anche in un momento successivo alla stipula del contratto preliminare risulta espressamente consentita anche dai documenti di prassi pubblicati dall’Amministrazione finanziaria in materia di IVA. Ed infatti, con la circolare 2 marzo 1994, n. 1 l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, qualora la dichiarazione di possedere i requisiti per usufruire del beneficio "prima casa" non sia stata resa dall'acquirente nel contratto preliminare, ma esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture relative agli acconti, già emesse con l'aliquota IVA del 9 per cento, potranno essere rettificate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, onde consentire l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% sull'intero corrispettivo.  

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