28/11/2022

Sentenza n. 44266 del 22 novembre 2022

Con la sentenza n. 44266 del 22 novembre 2022, la Corte di Cassazione, ritenendo non sussistenti i presupposti per la remissione della causa alle Sezioni Unite, ha confermato che il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è integrato anche nell’ipotesi di compensazione c.d. orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa.

In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come si sia consolidato al proprio interno un orientamento secondo cui la soglia di rilevanza penale della condotta di indebita compensazione non va riferita alle sole imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, ma all'ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti, quale ne sia la tipologia, inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Secondo i giudici, infatti, “Stante il richiamo espresso all'art. 17 DLgs. n. 241 del 1997, il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti si configura perciò sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto il delitto si concretizza in ogni caso in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante”. In altre parole, il richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che prevede sia la compensazione verticale che quella orizzontale, porterebbe alla conclusione secondo cui l’istituto debba trovare applicazione anche in presenza di tributi di specie diversa,

Tanto chiarito, secondo la Suprema Corte, non vi sarebbero i presupposti per la remissione della causa alle Sezioni Unite, come chiesto dal ricorrente. Difatti, la Corte ha osservato che non è “ravvisabile alcun contrasto in atto in relazione all'interpretazione dell'art. 10-quater DLgs. n. 74 del 2000, posto che, rispetto all'orientamento pressoché prevalente, si registra un unico precedente difforme, che peraltro risale al 2019”.

La decisione in commento, dunque, sembra superare definitivamente l’unico precedente giurisprudenziale in cui è stato riconosciuto che l’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe applicabile solo nelle ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti che determinano l’omesso versamento di somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non anche alle ipotesi in cui l’indebita compensazione determina l’omesso versamento di somme dovute a titolo differente (sentenza n. 38042/2019).

#Cassazione #indebita #compensazione

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