Fondazione Nazionale Commercialisti, documento di ricerca del 14 febbraio 2023

La Fondazione Nazionale Commercialisti nel documento di ricerca pubblicato il 14 febbraio 2023 ha analizzato la disciplina della scissione mediante scorporo ai sensi dell’art. 2506.1 del c.c...

La Fondazione Nazionale Commercialisti nel documento di ricerca pubblicato il 14 febbraio 2023 ha analizzato la disciplina della scissione mediante scorporo ai sensi dell’art. 2506.1 del c.c., confermando che il trattamento fiscale dell’operazione, in attesa delle disposizioni di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, dovrebbe ragionevolmente seguire il principio di neutralità fiscale caratterizzante tutte le operazioni di scissione.

Ad avviso della Fondazione Nazionale Commercialisti, infatti, la riconducibilità, dal punto di vista giuridico, dell’operazione di scissione disciplinata dall’art. 2506.1 del c.c. al genus delle operazioni di scissione nonché il suo assoggettamento alla disciplina civilistica prevista in materia, “rendono pacifica, in termini generali, l’applicabilità, anche all’operazione de qua, del regime impositivo normalmente previsto per le operazioni di scissioni”.

La Fondazione si è altresì espressa su una delle tematiche che appare, prima facie, maggiormente complessa, ossia quella riguardante gli eventuali profili di abuso del diritto di un’operazione di scissione mediante scorporo avente ad oggetto, non un compendio aziendale, bensì singoli asset. Su tale aspetto, la Fondazione, ponendosi in linea anche con la posizione della dottrina sinora maggioritaria (tra tutti, Assonime nella circolare n. 14 del 2023), afferma che il vantaggio fiscale conseguente dall’assegnazione dei detti singoli beni mediante un’operazione neutrale, quale è la scissione mediante scorporo, anziché mediante un’operazione realizzativa, quale sarebbe invece il conferimento di beni, possa trovare giustificazione nella volontà del legislatore di voler offrire ai contribuenti uno strumento alternativo rispetto ai conferimenti (così si è espresso lo stesso legislatore nel comma 3 dell’art. 51 del d.l. 19/2023). Con la conseguenza che il risparmio di imposta conseguito dal contribuente che scelga di utilizzare lo strumento della scissione con scorporo può considerarsi legittimo ai sensi del comma 4 dell’art. 10-bis della legge 212/2000.

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