Legge del 25 febbraio 2022, n. 15

Le legge ha ulteriormente esteso la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa...

Come noto, in seguito alle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore ha sospeso la decorrenza dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione c.d. prima casa. Inizialmente, la sospensione aveva interessato il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Successivamente, con il decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, la sospensione è stata estesa fino al 31 dicembre 2021.

Ebbene, con la Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, recante la conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto milleproroghe), la sospensione dei termini per effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione c.d. prima casa è stata ulteriormente estesa fino al 31 marzo 2022. Pertanto, i predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° Aprile 2022.

Come già precisato dall’Amministrazione finanziaria nei suoi precedenti documenti di prassi (cfr. Circolare 9/E del 13 aprile 2020), tra i termini oggetto di sospensione sono ricompresi:

i) il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione entro il quale il contribuente si è impegnato nell’atto di compravendita a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’immobile; ii) il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere all’acquisto di una nuova abitazione nel caso in cui abbia alienato l’immobile acquistato con l’agevolazione c.d. prima casa entro i primi cinque anni dalla conclusione dell’atto di compravendita; iii) il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato una nuova abitazione deve alienare l’immobile pre-posseduto rispetto al quale abbia già beneficiato dell’agevolazione c.d. prima casa.

Di contro, si ribadisce che secondo l’Amministrazione finanziaria, non deve ritenersi prorogato il termine di cinque anni decorrente dalla stipula dell’atto di compravendita entro il quale contribuente non può alienare l’immobile acquistato con il beneficio fiscale.  

# agevolazione # prima casa # sospensione

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