Norma di comportamento AIDC n. 218 di marzo 2023

l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha confermato che ai fini dell’applicabilità del regime transitorio di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche...

Con la Norma di comportamento n. 218 di marzo 2023, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha confermato che ai fini dell’applicabilità del regime transitorio di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche su partecipazioni qualificate relativo alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, non assume rilevanza la data di effettivo pagamento, bensì unicamente che la data in cui è stata assunta la delibera assembleare.

Come noto, il comma 103 dell’art. 1 di tale legge ha modificato il regime di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, stabilendo che essi debbano essere assoggettati a tassazione mediante una ritenuta a titolo di imposta o un’imposta sostitutiva pari al 26%. Il successivo comma 1006 del medesimo art. 1 ha regolato la disciplina transitoria di tale regime, prevedendo che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, ossia concorrendo alla formazione del reddito complessivo del socio in misura parziale, variabile a seconda dell’esercizio a cui si riferiscono gli utili distribuiti e della aliquota IRES a cui detti utili erano soggetti. Tali utili concorreranno, perciò, alla formazione del reddito del socio nella misura del 40% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, nella misura del 49,72% del loro ammontare, quando attinti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016 e nella misura del 58,14% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L’AIDC, uniformandosi al principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, ha affermato che “il regime transitorio per la tassazione dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa è applicabile a patto che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31 dicembre 2022, non richiedendo la disposizione in questione ulteriori condizioni, sempre che non siano state poste in essere condotte esclusivamente volte a fruire del regime transitorio”.

Non rileva, perciò, la data in cui avviene l’effettivo pagamento, bensì unicamente che la delibera assembleare con cui è stata approvata la distribuzione di tali utili.

Sempre in linea con la posizione della prassi amministrativa, l’AIDC chiarisce anche che potranno “essere contestate dall'Agenzia delle entrate tutte quelle circostanze in cui il socio assuma condotte volte esclusivamente a ottenere o salvaguardare indebitamente l'applicazione del regime transitorio (tenuto conto della disposizione in termine di prescrizione della quale si è detto), rilevando la natura simulata o riqualificando l'operazione sulla base degli aspetti effettivi e sostanziali della stessa”. Nel già menzionato principio di diritto n. 3 del 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire la potenziale abusività di operazioni in cui venga fatto un uso distorto delle delibere di distribuzione prevedendo la retrocessione delle somme da parte del socio e, quindi, la realizzazione di operazioni “circolari”.

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