Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26335 del 7 settembre 2022

Con l’ordinanza n. 26335 del 7 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha escluso la debenza dell’Irap da parte del contribuente che, nell’esercizio della propria attività professionale, collabori con altri professionisti...

Con l’ordinanza n. 26335 del 7 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha escluso la debenza dell’Irap da parte del contribuente che, nell’esercizio della propria attività professionale, collabori con altri professionisti aventi anche competenze differenti, non essendo integrato il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dal ricorso di un contribuente avverso la sentenza di CTR che, in considerazione delle proprie collaborazioni con soggetti qualificati e dell'utilizzo di beni strumentali superiori alle esigenze di un singolo professionista, aveva ritenuto sussistente nella specie il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. In particolare, la CTR, senza alcuna statuizione in merito ad un vincolo di subordinazione o dipendenza dei professionisti che avevano collaborato con il contribuente, aveva ritenuto che la semplice collaborazione tra professionisti integrasse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

La Suprema Corte ha, anzitutto, ricordato come “La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, come «contesto organizzativo esterno», diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il principio “che «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del DLgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)»”.

Alla luce dei propri precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha dunque concluso che “la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, affermando in modo apodittico che le collaborazioni con professionisti aventi (anche) altre competenze (ad es. geologi) potenziavano l'attività e la capacità reddituale del ricorrente, senza tuttavia verificare, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, se effettivamente il contribuente fosse il responsabile dell'organizzazione, valorizzando altresì un dato (l'entità dei compensi) che risulta eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione”.

La sentenza in commento appare condivisibile e conforme ai principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui avvalersi di prestazioni altrui di per sé non giustifica la sussistenza dell’autonoma organizzazione da parte del professionista ed è necessario che il giudice accerti concretamente, caso per caso, la natura e la rilevanza dell’attività svolta da terzi collaboratori.

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