Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4081 del 9 febbraio 2023

la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in seguito alla presentazione da parte del contribuente della domanda di concordato preventivo omologata dal Tribunale non è legittima l’emissione di una cartella di pagamento...

Con l’Ordinanza n. 4081 del 9 febbraio 2023 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con riferimento agli effetti della domanda di concordato presentata dal contribuente.

In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione in seguito all’annullamento in sede di merito di una cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 notificata allo scopo di far valere la decadenza da parte del contribuente da un precedente piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario. Ed infatti, in seguito alla presentazione di una domanda di concordato i giudici di merito avevano ritenuto le rate inesigibili e le sanzioni non dovute.

Tanto premesso, la Suprema Corte, respingendo il ricorso erariale, ha innanzitutto puntualizzato come l’oggetto della controversia non riguarda la natura della cartella di pagamento e la possibilità per l’agente della riscossione di procedere alla sua notifica nel corso della procedura concordataria, ma, al contrario, la lite verte sulla legittimità della sospensione del pagamento rateale in seguito alla presentazione della domanda di concordato. A tal proposito, in sede di merito si era già osservato che in seguito alla domanda di ammissione al concordato preventivo il debitore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale. Senonché gli atti di pagamento di debiti tributari scaduti configurano atti di straordinaria amministrazione, dal momento che non attengono alla gestione dell’impresa o al miglioramento e conservazione del patrimonio aziendale.

Pertanto, la cartella di pagamento notificata successivamente alla domanda di concordato con cui si contesta la decadenza dal piano di rateizzazione merita di essere annullata in quanto deve ritenersi legittima la sospensione del pagamento rateale e, per l’effetto, il contribuente non poteva considerarsi decaduto dalla rateizzazione del debito tributario.

Inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate con la cartella di pagamento, la Suprema Corte ha chiarito che dal mancato pagamento del piano rateale non può derivare l’irrogazione delle sanzioni in quanto ai contribuenti è impedito procedere al pagamento di debiti pregressi in seguito alla domanda di concordato.

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