Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8211 del 14 marzo 2022

la Corte di Cassazione, ha nuovamente ribadito che il giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria...

Con l’Ordinanza n. 8211 del 14 marzo 2022 la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito all’opponibilità nei confronti dei soci del giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, formatosi nel giudizio instaurato tra la società di persone e l’Agenzia dell’Entrate.  

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che in presenza di giudicati parziali è necessario rispettare il limite soggettivo previsto dall’art. 2909 c.c., il quale, stabilendo che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti”, circoscrive l’opponibilità del giudicato nei confronti di chi ha partecipato al precedente giudizio. Inoltre, la Cassazione, ha altresì specificato che ai sensi dell’art. 1306 c.c. il debitore può beneficiare del giudicato formatosi nei confronti del creditore ma non può esserne pregiudicato. Ed infatti, il predetto art. 1306 c.c. statuisce chiaramente che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” mentre, di contro, “gli altri debitori possono opporla al creditore”. Pertanto il giudicato favorevole alla società di persone giova anche ai soci dal momento che l’Agenzia delle Entrate ha certamente partecipato o è stata messa nelle condizioni di partecipare al giudizio.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha precisato che le predette disposizioni del codice civile, garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni abbia potuto esercitare il diritto di difesa. Pertanto, con l’Ordinanza in commento, la Cassazione ha ribadito che “il giudicato favorevole all'Amministrazione, maturato sul ricorso della società avverso l'accertamento a quest'ultima diretto, non può essere opposto dall'Ufficio” al socio “che non ha preso parte al relativo procedimento e che ha invece impugnato l'accertamento emesso nei suoi confronti, contestando anche quello presupposto”.

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