Ordinanza n. 258 del 12 maggio 2022

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente nella parte in cui non estende il diritto...

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana con l’ordinanza n. 258 del 12 maggio 2022 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, nel caso di specie, la Società contribuente dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, adiva la Commissione Tributaria Provinciale eccependo la violazione del diritto a un effettivo contraddittorio endoprocedimentale. Ciò in quanto l’Avviso di Accertamento scaturiva da una mera richiesta di documentazione contabile avanzata dall’Agenzia delle Entrate senza che tuttavia, prima dell’emanazione dell’atto impositivo, fosse stato concesso al contribuente un contraddittorio al fine di poter formulare osservazioni ed esperire le proprie difese.  

Ebbene, se nel primo grado di giudizio, la CTP ha ritenuto di respingere l’eccezione formulata dalla Società posto che nella legislazione nazionale non sussiste un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio per i tributi non armonizzati, la Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto fondata la doglianza della contribuente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, rimettendo pertanto gli atti alla Consulta.

La CTR infatti posto che, come ben noto, la normativa nazionale, per i tributi non armonizzati, prevede un obbligo di contradditorio preventivo solamente nei casi indicati dall’art. 12, comma 7, e cioè soltanto all’esito di una verifica che si sia svolta presso gli uffici del contribuente e all’esito del rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, escludendo di contro tale obbligo in capo all’amministrazione nelle ipotesi di verifiche c.d. “a tavolino”, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, domandandosi se la limitazione disposta da tale previsione sia o meno conforme all’art. 3 Cost.

Occorre ricordare, affermano i giudici della CTR, come l’istituto del contraddittorio endoprocedimentale abbia trovato ingresso nel nostro ordinamento per l’influenza del diritto comunitario che lo ha introdotto nella legislazione eurounitaria in ossequio ai principi di leale collaborazione tra cittadini e fisco e di buona fede che deve caratterizzare le condotte reciproche. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima, dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione.  

Premesso quanto sopra, poiché, l’art. 12, comma 7, L. 212/2000 si richiama a tali principi unionali, affermano i Giudici “non si vede per quale ragione il contraddittorio debba essere assicurato solamente quando vi è stata una verifica presso il contribuente che si concluda con un verbale di constatazione. La necessità del contraddittorio non può derivare dalla modalità di controllo cosicché, nel caso in questione, dopo un controllo effettuato presso l’ufficio sulla scorta della documentazione acquisita dal contribuente si possa emettere subito un avviso di accertamento, senta attivare alcun contraddittorio”.

Aggiunge la CTR “la ratio del contraddittorio endoprocedimentale sussiste in tutti i casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha svolto un accertamento fiscale in qualsiasi forma poiché all’esito è opportuno comunicare all’interessato i rilievi che sono emersi dal controllo in modo da consentirgli di fornire informazioni utili a verificare la fondatezza delle riprese fiscali che l’Agenzia intende operare. Se questa è la finalità dell’istituto, costituisce un evidente disparità di trattamento, censurabile ex art. 3 Cost., concedere tale opportunità solamente nell’ipotesi descritta dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000”.  

La decisione dei giudici della CTR della Toscana di rimettere la questione di legittimità dinanzi alla Consulta appare senz’altro condivisibile avendo la Commissione favorito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, che dovrebbe imporre un obbligo in capo all’Amministrazione Finanziaria di esperire un preventivo contraddittorio all’esito di qualsiasi verifica effettuata nei confronti del contribuente anche, dunque, nelle ipotesi di verifiche c.d. a tavolino, onde consentire al contribuente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito.

#contraddittorio #cortecostituzionale #verifichefiscali

Condividi

News Correlate

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9759 del 11 aprile 2024

Con l’ordinanza n. 9759/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di controllo automatizzato ex art. art. 36-bis del DPR 600/73...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n.91 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 91 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate...

leggi tutto
L’esenzione IMU degli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 la Corte costituzionale ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi di occupazione abusiva...

leggi tutto