Risposta ad interpello n. 680 del 7 ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 680/2021, l’Agenzia ha dichiarato che ai fini del computo della superficie disperdente lorda...

Con la risposta ad interpello n. 680 del 7 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le spese sostenute per la coibentazione del tetto possono beneficiare del Superbonus anche se il tetto non delimita gli ambienti riscaldati, tuttavia tale intervento non concorre al calcolo della percentuale di superficie disperdente lorda, insistendo su un locale non riscaldato. In particolare, ricorda l’Agenzia che in seguito alla modifica apportata all’art.119 del decreto Rilancio da parte della legge di bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2)della legge n. 178 del 2020). Ebbene, secondo l’amministrazione finanziaria tale modifica dovrebbe essere intesa nel senso che “potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.  

Nell’interpello in esame, dunque, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già sostenuto in precedenti documenti di prassi (cfr. risposta n. 956-1242/2021 e n. 665/2021). Tuttavia, a ben vedere, si tratta di una posizione non del tutto condivisibile proprio alla luce della formulazione attuale dell’art. 119 del decreto Rilancio, secondo cui sono "trainanti" anche gli interventi per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Difatti, tale specificazione dovrebbe rendere irrilevante l’eventuale presenza di un sottotetto non riscaldato che si frappone tra il tetto e i vani riscaldati dell’edificio, consentendo quindi di comprendere sempre il tetto nella superficie disperdente lorda di un edificio esistente e dotato di impianto di riscaldamento.  

# Superbonus # coibentazione # superificie disperdente 

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