Sentenza della CTP di Napoli n. 5911 del 1° giugno 2022

la CTP di Napoli ha nuovamente ribadito che la notifica degli atti tributari, effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri...

Con la sentenza n. 5911 del 1° giugno 2022, la CTP di Roma è tornata a pronunciarsi in merito alla notificazione degli atti tributati trasmessi da un indirizzo di posta elettronica non registrato nei pubblici elenchi.  

Ebbene, come noto, la questione è di particolare attualità posto che nella prassi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procede alla notifica degli atti di riscossione utilizzando indirizzi di posta elettronica non registrati nei pubblici registri.  

Ebbene con la sentenza in commento la CTP ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notifica degli atti tributari, effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

In particolare, come noto, il d.P.R. del 11 febbraio 2005, n. 68 stabilisce agli artt. 14 e 16 che “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo” nonché che “le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”. A loro volta, le regole tecniche in materia di trasmissione dei messaggi di posta elettronica certificata stabiliscono che laddove il mittente di un messaggio di posta elettronica certificata sia una pubblica Amministrazione, questi deve accreditarsi presso un apposito elenco istituito per legge, indicando il recapito di posta elettronica che verrà adoperato per l’invio di atti e provvedimenti ai cittadini destinatari.

Orbene, con la sentenza in commento, i giudici di merito evidenziano come, per un verso, i pubblici elenchi nei quali devono essere registrati gli indirizzi di p.e.c. sono indicati dall’art. 16-ter del DL n. 179/2012, il quale individua i registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, mentre, per altro, l’art. 16, comma 12 del DL 179/2012 sancisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni e notificazioni.

Sulla base del sopraesposto quadro normativo, la CTP di Napoli ha condivisibilmente osservato come l’attività di notifica debba avvenire solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificato. Ne consegue l’inesistenza di tutte le notificazioni operate attraverso un indirizzo p.e.c. differente da quello contenuto nei pubblici registri (cfr. ex multis nello stesso senso CTR Lazio n. 915/2022; CTR Toscana n. 1526/2021; CTR Lazio n. 11779/2021; CTR Lazio n. 10571/2020).

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