Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22281 del 14 luglio 2022

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la cartella di pagamento, allorché costituisca il primo atto con cui si domanda il pagamento degli interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo degli interessi medesimi...

Con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute in merito alla questione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.

In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi modificati nel tempo.  

Ebbene, le Sezioni Unite hanno rilevato come sul punto sussistano due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.  

Secondo un primo indirizzo, elaborato inizialmente con riferimento agli interessi reclamati con la cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72, sulla base delle risultanze esposte dai contribuenti in dichiarazione, non sono necessarie specifiche indicazioni sul punto posto che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d'interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione. Ed infatti, dal momento che il criterio di liquidazione degli stessi risulta predeterminato dalla legge, la relativa applicazione si risolve in una mera operazione matematica.

Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale, invece, la cartella di pagamento, allorquando pone in riscossione per la prima volta gli interessi, deve recare una specifica motivazione in relazione agli interessi reclamati, al fine di garantire al contribuente, per un verso, una conoscenza reale ed analitica di ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti, e, per altro, l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno evidenziato come il contribuente deve essere posto nelle condizioni di apprezzare il contenuto della richiesta avanzata con la cartella di pagamento e pertanto l’obbligo di motivazione deve riguardare anche l'obbligazione relativa agli interessi del debito fiscale. Senonché le Sezioni Unite hanno altresì rilevato come tale obbligo debba essere bilanciato e contemperato dalle esigenze sottese al contrasto all'evasione.

Al fine di operare tale bilanciamento, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario operare un distinguo. Secondo la Suprema Corte, infatti, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la cartella richieda al contribuente interessi non determinati in precedenza e pretesi dall'ente accertatore. Ed infatti, in questo caso la cartella di pagamento ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede una motivazione completa. Pertanto, è necessario specificare la tipologia di interessi applicati attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarli, nonché la data di decorrenza degli stessi, ma non anche l'indicazione dei saggi d'interesse. Diversamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente ove queste siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche.

Inoltre, sulla base delle medesime ragioni, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non sussistono particolari oneri sotto il profilo motivazionale allorquando la cartella di pagamento segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento.

Pertanto, con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.

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